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Con diritto del lavoro si indica quel ramo del diritto privato che ha come oggetto lo studio della disciplina degli aspetti ed i problemi inerenti il rapporto di lavoro e l’insieme delle tematiche ad esso collegate. Questa disciplina è nata e si è sviluppata con lo scopo di regolare e attenuare tutte quelle problematiche sociali che hanno iniziato ad emergere con la prima rivoluzione industriale.

In questo articolo vedremo nel dettaglio in cosa consista il diritto del lavoro, cosa studia e come poter gestire al meglio le controversie.

Diritto del lavoro: Di cosa si occupa?

Il diritto del lavoro è composto da un insieme di norme giuridiche che hanno come obiettivo quello di disciplinare

  • i rapporti di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore;
  • le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative;
  • le relazioni sindacali.

Tutte queste norme si applicano al rapporto di lavoro subordinato perché è in questa tipologia di lavoro che sussiste una forte disparità tra le parti, che non fa altro che aumentare la necessità di tutelare la parte debole – quindi il lavoratore – non solo nella sua persona fisica, ma anche nella sua dignità, libertà e personalità morale.

L’oggetto del diritto del lavoro è quindi la disciplina della relazione giuridica che sussiste tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

Questo rapporto trova la sua fonte in un contratto, che a differenza di in un qualsiasi contratto di diritto comune in cui le parti sono in una posizione di parità effettiva, vi è uno squilibrio di poteri, in quanto:

  • dal punto di vista giuridico le parti operano sullo stesso piano di parità – sono soggetti uguali e liberi;
  • dal punto di vista economico una delle parti si trova in una posizione di inferiorità.

Il diritto del lavoro è quindi espressione di uno Stato sociale che interviene per porre rimedio a questa situazione di disparità attraverso la previsione di norme imperative a favore del lavoratore – ovvero la parte contraente più debole. Queste norme tendono quindi a tutelare il lavoratore assicurando il rispetto e la promozione delle condizioni economiche, della sua libertà e della sua personalità all’interno dei rapporti contrattuali con il datore di lavoro.

Nel nostro ordinamento le principali fonti giuridiche del diritto del lavoro sono:

  • il codice civile;
  • lo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970);
  • altre leggi complementari ed integrative – come la legge 29/1993 sulla riforma del diritto del lavoro pubblico, la legge 30/2003 (legge Biagi) e il D.Lgs. 276/2003 sulle forme di flessibilità e di liberalizzazione del mercato del lavoro privato.

Diritti del lavoratore: Quali sono e

Innanzitutto i diritti del lavoratore vengono definiti come un complesso di situazioni giuridiche attive, che a loro volta si sostanziano in un insieme di facoltà, libertà, prerogative connesse all’espletamento del rapporto di lavoro.

In particolare possiamo individuare 4 macro-aree dei diritti che vengono riconosciuti al lavoratore. Ecco quali sono:

  • Diritti di natura patrimoniale: riguardano il trattamento economico che spetta al lavoratore in relazione all’attività prestata, come il diritto al TFR, diritto alla retribuzione e ad eventuali indennità speciali;
  • Diritti personali: riguardano la personalità dell’individuo e vengono direttamente garantiti dalla Costituzione. Sono ad esempio il diritto alla salute e all’integrità fisica, all’interno dei quali rientrano il diritto al riposo giornaliero e settimanale ed il diritto alle ferie; il diritto allo studio per gli studenti-lavoratori; il diritto di conservare il proprio posto di lavoro in caso di gravidanza, infortunio, malattia, servizio militare e puerperio; il diritto alla libertà di opinione, alla tutela della riservatezza e il diritto della dignità del lavoratore;
  • Diritti sindacali: consistono nel diritto di aderire ad associazioni sindacali, ma anche di svolgere attività sindacale dentro e fuori il luogo di lavoro, di manifestare il proprio pensiero e il diritto allo sciopero;
  • Diritto morale di invenzione: consiste nel diritto di essere riconosciuto come autore delle opere e delle invenzioni dell’ingegno realizzate.

Mobbing sul posto di lavoro: cos’è e come difendersi

Con il termine mobbing sul lavoro si indica un insieme di comportamenti persecutori ed aggressivi che vengono perpetrati sul posto di lavoro e con lo scopo di emarginare e colpire la persona che ne è vittima.

La giurisprudenza – in assenza di una apposita normativa – ha definito il mobbing come una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei membri dell’ufficio o dell’unità produttiva in cui è inserito o da parte del suo datore di lavoro, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

Le condotte idonee ad integrare la fattispecie di mobbing possono essere diverse. Ad esempio il lavoratore vittima potrebbe ritrovarsi ad essere isolato sul luogo di lavoro attraverso una relegazione in una sede o postazione scomoda o venendo addirittura escluso da comunicazioni aziendali, riunioni o altre attività. Ma potrebbe anche essere bersaglio costante di battute, insulti e comportamenti ostili, così come potrebbe vedersi improvvisamente sottrarre mansioni oppure essere assegnato a mansioni dequalificanti. Potrebbe addirittura essere bersaglio di violenze fisiche o di aggressioni alla sfera sessuale.

La giurisprudenza ha perciò individuato gli elementi costitutivi del  mobbing:

  • una serie di comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, da un suo preposto o da altri dipendenti sottoposti al potere direttivo del datore di lavoro stesso, aventi carattere persecutorio che, con intento vessatorio, vengono posti in essere nei confronti della vittima in modo sistematico, mirato e prolungato nel tempo;
  • l’evento lesivo della dignità del dipendente, della personalità e/o della salute;
  • il nesso di causalità tra le condotte descritte sopra e il pregiudizio subito dalla vittima;
  • l’elemento soggettivo, ovvero l’intento persecutorio che unisce tra di loro tutti i singoli comportamenti descritti.

Per il lavoratore che è vittima di mobbing è stato previsto il diritto al risarcimento dei danni subiti. Le modalità per ottenere tale risarcimento variano in base al tipo di responsabilità che il lavoratore vittima vuole far valere in giudizio. Questo perché tali condotte possono dar luogo a profili di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

L’importanza di uno affidarsi ad uno studio legale esperto in diritto del lavoro

Qualora tu sia vittima di mobbing, comportamenti vessatori perpetrati dal datore di lavoro, oppure che tu sia un datore di lavoro minacciato dai dipendenti o ancora se nei tuoi confronti dovesse pendere un giudizio inerente al mobbing, lo Studio Marinelli & Partners si occuperà delle diverse fasi del rapporto di lavoro a cominciare dalla sua costituzione alla sua conclusione. Lo studio si occuperà anche degli aspetti economici (retribuzione e TFR) contributivi e assicurativi delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro fino al pensionamento.

Inoltre offriamo assistenza nelle procedure di mediazione relative a controversie sul lavoro.

Infine garantiamo assistenza e consulenza nel caso di istruzione di ricorsi per pratiche INPS respinte e per il riconoscimento di invalidità post morte, con recupero degli arretrati.

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