Quando parliamo di procedure concorsuali facciamo riferimento ad una serie di procedure – come ad esempio il concordato fallimentare, il concordato preventivo ed il fallimento – che hanno come scopo quello di fornire una soluzione allo stato di crisi di un’impresa commerciale tramite la regolamentazione dei suoi rapporti nei confronti dei creditori.

In questo articolo cercheremo di capire meglio in cosa consistono le procedure concorsuali, quali sono e perché è importante fare affidamento ad uno studio legale specializzato.

Iniziamo!

Procedure concorsuali: cosa sono?

Può capitare che un imprenditore – nel corso della propria attività – possa trovarsi in una particolare condizione di crisi di tipo economico-finanziario che non gli consenta di pagare i propri debiti. In gergo tecnico viene definito come stato di insolvenza. A questa sua impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte consegue il diritto dei creditori a vedere i propri crediti soddisfatti.

Ecco che qui si inseriscono le procedure concorsuali, ovvero una serie di procedure il cui fine è quello di fornire una soluzione allo stato di crisi di un’impresa commerciale, tramite proprio la regolamentazione dei rapporti con i creditori.

La procedura concorsuale è perciò destinata a soddisfare tutti i creditori che si inseriscono all’interno della procedura stessa, attraverso l’attribuzione a ciascuno di loro di una parte del ricavato dalla vendita dei beni del debitore.

Il legislatore è intervenuto più volte a disciplinare le procedure concorsuali, con l’obiettivo di sostenere i tentativi delle varie aziende in difficoltà di rimanere comunque operative, evitando quindi la dichiarazione di fallimento. La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza va esattamente in questa specifica direzione. L’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è avvenuta il 1° settembre 2021.

Le procedure concorsuali tendono a differenziarsi sulla base del loro scopo (liquidazione dei beni dell’impresa o conservazione dell’impresa), delle modalità (procedura determinata dal debitore ovvero la definizione di un accordo con i creditori) e delle dimensioni e tipologia dell’impresa stessa in crisi.

Procedure concorsuali: quali sono

Le principali procedure concorsuali sono:

Fallimento: è quella procedura concorsuale che viene disposta dall’autorità giudiziaria e attraverso cui si realizza la liquidazione del patrimonio del debitore insolvente. Lo scopo è quello di dividere il ricavato fra tutti i creditori presenti;

Concordato preventivo: consiste in un accordo che si instaura tra l’imprenditore e i suoi creditori, e che viene concluso con l’approvazione e sotto il controllo del Tribunale. In questo modo l’imprenditore può superare il momento di crisi dell’impresa, evitando quindi di dichiarare il fallimento. In sostanza il debitore conviene con i propri creditori circa le modalità attraverso cui lui stesso pagherà i propri debiti tramite la predisposizione di un piano – approvato dai creditori stessi;

Liquidazione coatta amministrativa: consiste in un procedura concorsuale che ha carattere amministrativo. La liquidazione dell’impresa non viene attuata da organi giudiziari, bensì da organi amministrativi. E’ una procedura che si applica nei confronti di tutta una serie di imprese che vengono indicate dalle leggi speciali – ad esempio società cooperative, imprese assicurative, imprese bancarie, istituti di credito. Sono tutte imprese assoggettate ad un’attività di vigilanza da parte della pubblica amministrazione, in ragione della particolare importanza collettiva che rivestono;

Amministrazione straordinaria: è prevista per tutte quelle imprese di dimensioni particolarmente grandi. La procedura ha come scopo principale – oltre a quello di soddisfare i creditori – quello di conservare il complesso produttivo per poter ripristinare il patrimonio e salvaguardare così i posti di lavoro.

Vediamo adesso più da vicino la procedura concorsuale del fallimento.

Fallimento

Al fine di poter dichiarare il fallimento, la legge richiede la sussistenza contemporanea di due presupposti – soggettivo ed oggettivo.

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l’art. 1 della Legge Fallimentare individua gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, escludendo gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori come coloro che possono essere destinatari di una procedura fallimentare.

E’ utile sottolineare come il legislatore – con la riforma del 2006 – abbia rimodellato il concetto di piccolo imprenditore, andando a restringere il numero dei soggetti assoggettabili alle procedure concorsuali, provvedendo all’esclusione da tale categoria gli esercenti un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente:

  • hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300.000 euro;
  • hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Invece per quanto riguarda il presupposto oggettivo, viene previsto che per essere dichiarato fallito l’imprenditore deve trovarsi in stato di insolvenza tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Secondo la giurisprudenza “lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione di impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. n. 4789/2005).

Una più recente Cassazione (Sez. 6 civile, ordinanza n. 12652/2013) ha precisato che lo stato d’insolvenza “consiste nell’oggettiva impossibilità in cui si trova l’imprenditore, con riferimento al momento della dichiarazione medesima, di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni. Pertanto, le circostanze inerenti alla concreta sussistenza o meno di una o più obbligazioni rimaste inadempiute, al loro ammontare, al rapporto tra passivo ed attivo dell’impresa, alla possibilità o meno di estinguere i debiti dopo la dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attività, se non possono considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell’affermazione o negazione dello stato d’insolvenza, costituiscono, d’altra parte, elementi presuntivi idonei ad evidenziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno degli indicatori oggettivi di incapacità dell’imprenditore a fronteggiare i propri impegni.” (Cass. 3250/73; Cass. 1036/72; Cass. 1274/78 ; Cass. 4727/04; Cass. 9253/12).

Sentenza dichiarativa di fallimento

Il tribunale, ai sensi dell’art. 16 del r.d. n. 267/1942, dichiara il fallimento con sentenza. All’interno della sentenza vengono nominati il curatore fallimentare e il giudice delegato per la procedura stessa, inoltre viene ordinato all’imprenditore dichiarato fallito il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori entro 3 giorni.

La sentenza ha inoltre il compito di fissare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si si procederà all’esame dello stato passivo. La sentenza dichiarativa di fallimento inizia a produrre i suoi effetti nel momento in cui viene pubblicata, mentre gli effetti nei confronti dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Contro la sentenza è ammesso reclamo entro 30 giorni.

L’importanza di uno studio legale

La disciplina delle procedure concorsuali è molto vasta e particolarmente complessa – complice un continuo intervento legislativo sull’argomento. Risulta quindi di assoluta importanza farsi affiancare nella propria attività da uno studio specializzato in procedure concorsuali, in modo tale che sappia perfettamente consigliarti la strada più sicura per te e la tua impresa.

Se la tua azienda si trova in una situazione di crisi ovvero è sottoposta a fallimento non esitare a rivolgerti al nostro studio.

Grazie alla comprovata esperienza dei propri legali, lo studio assiste le imprese che si trovano in situazioni di crisi in ogni tipo di procedura concorsuale: redazione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, domande di concordato preventivo e fallimentare, domande di fallimento.

In sede giudiziale, l’attività viene prestata assistendo sia procedure concorsuali che società, amministratori, soci, sindaci e privati in tutte le controversie, quali tra le altre le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie e risarcitorie oltre che nelle di domande di ammissione allo stato passivo e nelle opposizioni anche alle procedure una volta dichiarate.

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