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Devi sapere che ogni anno sono tantissime le persone che restano gravemente menomate o che perdono la vita a causa di strutture ospedaliere non adeguate o per errori medici. In questi casi sono i pazienti a pagarne le conseguenze. Giusto per fornire qualche dato preliminare, in Italia 1 paziente su 10 è danneggiato da responsabilità medica.
Spesso si parla di vittime inconsapevoli, che per paura o per mancanza di conoscenza dei propri diritti restano prive di qualsiasi risarcimento.
Secondo la legge, ogni vittima di malasanità ha il diritto a richiedere il totale risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica. La responsabilità medica può essere definita come quella particolare responsabilità che deriva dai danni subiti dai pazienti a causa di omissione dei sanitari o errori medici.
- Cosa è previsto oggi in tema di malasanità?
- Quando è possibile richiedere il risarcimento danni?
- Chi ne ha diritto?
In questo approfondimento risponderemo a tutte queste domande.
Continua a leggere per saperne di più!
Malasanità: cos’è e cosa vuol dire
Con il termine malasanità si indicano tutte quelle situazioni in cui il professionista provoca dei danni o lesioni permanenti al paziente non rispettando le regole della scienza medica.
I professionisti che possono incorrere nella malasanità o responsabilità medica sono:
- ospedali pubblici;
- cliniche private;
- medico libero professionista;
- struttura sanitaria;
- ausiliari (infermieri).
Al fine di dimostrare la sussistenza dell’errore medico o della responsabilità medica è necessario trovare e dimostrare la stretta relazione che intercorre tra la struttura sanitaria o le azioni compiute dal medico e le lesioni riportate dal paziente.
In particolare si può parlare di malasanità o errore medico nel momento in cui è presente uno dei seguenti errori:
- errore diagnostico;
- errore nella terapia;
- effetti collaterali della terapia;
- prescrizione accertamenti non idonei.
Per dimostrare questa responsabilità medica, ci si deve avvalere di professionisti quali un avvocato per malasanità e un medico legale competente. Queste figure si occuperanno di avviare la procedura legale e di effettuare una accurata perizia medica per stabilire l’entità dei danni.
La malasanità nell’ordinamento italiano
Ai sensi dell’art. 32 Cost., ad ogni individuo è riconosciuto il fondamentale e inviolabile diritto alla salute, affermando che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”.
E’ sulla base di questa previsione costituzionale che la legge tutela le vittime della malasanità. Essendo il diritto alla salute un diritto inviolabile e fondamentale, la legge garantisce che chiunque abbia subito un danno alla salute a causa di una errata condotta medica, se sussistono i presupposti, può ottenere un adeguato risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute.
Scendendo nel dettaglio, le responsabilità cui il medico o la struttura sanitaria sono sottoposti si distinguono in:
- responsabilità contrattuale;
- responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità contrattuale si verifica nel momento in cui la struttura sanitaria e il paziente concludono tra di loro un contratto. Questo contratto, anche se atipico – ovvero non espressamente tipizzato da parte della legge – comporta tra le parti il sorgere di alcuni obblighi. La responsabilità deriva dall’inadempimento dell’obbligazione.
La responsabilità extracontrattuale invece si ha quando l’evento ingiusto e dannoso è stato causato dalla violazione del generico obbligo di non ledere gli altrui diritti.
È doveroso sottolineare come la sussistenza di una delle due responsabilità non esclude l’altra, per cui per accertare la responsabilità medica – ottenendo quindi risarcimento – possono sussistere anche contemporaneamente entrambi i tipi di responsabilità.
Quali sono i danni risarcibili
Il risarcimento danni per malasanità riguarda per il:
- 36,7% errori chirurgici;
- 12% errori terapeutici;
- 19,8% errori diagnostici;
- 7,4% infezioni ospedaliere
A coloro che sono vittima di errore medico oppure sono familiari del paziente deceduto, viene riconosciuto il diritto a ottenere l’integrale risarcimento danni per malasanità. I danni risarcibili sono sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali. Vediamo entrambe le tipologie nel dettaglio.
Danno patrimoniale
Questo tipo di danno ha una connotazione prettamente economica, per cui è direttamente valutabile in termini monetari. All’interno di questa categoria sono ricompresi:
- danno emergente: è una perdita patrimoniale che ad esempio è dovuta da terapie imposte dall’errore sanitario o al costo di farmaci, oppure alle spese funerarie in caso di decesso;
- lucro cessante: individua un mancato guadagno a causa del periodo di invalidità temporanea oppure indica la diminuzione complessiva del reddito come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa. In caso di decesso è il venir meno dei contributi economici.
Danno non patrimoniale
A differenza del danno patrimoniale, questa tipologia di danno non ha connotazione economica, ma piuttosto è una conseguenza della violazione di diversi valori della persona. Il loro valore è individuato attraverso dei criteri prestabiliti e dalla discrezionalità del giudice.
Questa categoria comprende:
- danno biologico: consiste nel danno alla salute, ovvero l’invalidità temporanea o permanente dell’integrità psicofisica oppure, in caso di decesso, da danno terminale;
- danno morale: riguarda la sofferenza interiormente patita dal paziente;
- danno esistenziale: si verifica quando per la forzata rinuncia ad attività ricreative il soggetto ha subito uno sconvolgimento delle abitudini di vita;
- danno estetico: come conseguenza di una lesione dell’integrità morfologica o dell’aspetto esteriore della persona;
- lesione del diritto all’autodeterminazione: in seguito alla violazione del consenso informato;
- danno da perdita di chance: si verifica con la perdita di una possibilità ragionevole di ottenere un vantaggio o un risultato desiderato.
- pregiudizio relazionale: quando sono stati compromessi i rapporti con le altre persone;
- danno catastrofale: il paziente è stato in grado di percepire consapevolmente il proprio destino;
- danno da perdita anticipata della vita;
- danno da perdita parentale: è il trauma emotivo e psicologico causato dalla morte di un congiunto, che può avere profonde conseguenze sull’individuo, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza.
Come si calcola il risarcimento danni da responsabilità medica?
La liquidazione del danno è fatta dal giudice sulla base di specifici criteri individuati dall’art. 7 della legge n. 24/2017 – legge Gelli-Bianco.
La norma afferma che per le lesioni di lieve entità il danno deve essere risarcito sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno biologico che sono previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Per il calcolo del risarcimento del danno derivante da lesioni di non lieve entità, solitamente vengono adottati i criteri tabellari ordinari per la liquidazione del danno alla salute previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Risarcimento danni per malasanità e prescrizione
Con il termine prescrizione ci si riferisce al tempo che ha a disposizione una persona per far valere in giudizio i propri diritti. Una volta scaduti i termini – che sono espressamente previsti dalla legge – il diritto si dice essere prescritto, per cui non sarà più possibile avanzare al giudice la propria pretesa risarcitoria.
Nel nostro caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno per malasanità è soggetto alle regole generali in tema di prescrizione.
Per l’individuazione dei termini di prescrizione occorre far riferimento alla natura contrattuale o a quella extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o del medico.
Per la responsabilità contrattuale il nostro ordinamento individua un termine di prescrizione di 10 anni. L’art. 2946 c.c. afferma che “Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è invece di 5 anni. L’art. 2947 c.c., primo comma, stabilisce infatti che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
L’importanza di affidarsi ad uno studio specializzato
Il nostro studio ha come obiettivo quello di salvaguardare i diritti delle vittime di malasanità e dei loro familiari, ottenendo il giusto calcolo del risarcimento danni per errore medico.
Grazie al nostro team di avvocati, avrai sempre a disposizione un professionista a cui fare affidamento. Siamo sempre al tuo fianco nelle tue cause più importanti.
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In breve tempo, il nostro Team sarà in grado di dirti se il tuo caso di malasanità è suscettibile di risarcimento danni o meno. Segue l’invio di apposita lettera di diffida nei confronti della struttura sanitaria nonchè del medico curante ritenuti responsabili di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, diretti ed indiretti, da te ingiustamente riportati. Non attendere che il tuo diritto ad essere risarcito vada in prescrizione. Contatta immediatamente il nostro Team per ottenere le somme che ti spettano a titolo di risarcimento danni.
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