I reati bancari sono racchiusi all’interno del diritto penale bancario. Quest’ultimo, a sua volta, altro non è che una branca del diritto penale.

Conoscere i reati bancari, saperli individuare e capire cosa comportano, risulta fondamentale per tutte quelle attività che prendono vita nell’ambito delle dinamiche bancarie stesse.

Prima di andare ad analizzare nel dettaglio questa tipologia di reati, è utile capire in primo luogo in cosa consistano i reati bancari e che sono una branca differente da quanto concerne il diritto bancario, dopodiché vedere quali siano gli obiettivi – e i beni tutelati – del diritto penale bancario.

Diritto penale bancario: chi viene sanzionato

Il diritto penale bancario ha come obiettivo quello di sanzionare tutti quegli abusi che sono connessi sia alla raccolta del risparmio che all’erogazione del credito.

I reati bancari sono comprensivi dei reati commessi da:

  • Banche
  • Intermediari finanziari
  • Strutture che fanno credito

Il diritto penale bancario trova disciplina soprattutto nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il cosiddetto Testo Unico Bancario), all’interno del quale sono previste tutta una serie di disposizioni che sono volte ad assicurare la tutela penale nell’ambito dell’attività creditizia.

Questo tipo di reati si applicano a tutte quelle strutture e soggetti che ricevono denaro, e lo usano e gestiscono per conto dei cittadini.

I reati bancari comprendono perciò norme incriminatrici che si riferiscono proprio all’attività dell’impresa bancaria, oltre che norme che riguardano la tutela penale della cambiale e dell’assegno bancario.

Per completezza è bene sottolineare che l’attività bancaria consiste sia nella raccolta del risparmio che nell’esercizio del credito. All’attività bancaria vengono inoltre applicate le disposizioni penali in materia di società.

Le tipiche condotte criminose dell’attività bancaria consistono in illeciti rapporti patrimoniali con la banca stessa da parte di tutti quei soggetti che amministrano o dirigono la banca.

Quali sono i reati bancari

I reati bancari sono disciplinati dagli art. 130-143 del Testo Unico Bancario.

I più importanti sono:

  • Abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130 TUB)
  • Esercizio abusivo dell’attività bancaria (art. 131 TUB)
  • Abusiva attività finanziaria (art. 132 TUB)
  • Mendacio e falso interno (art. 137 TUB)
  • Esercizio abusivo dell’attività di agente finanziario e di mediatore creditizio (art. 140-bis TUB).

Vediamoli nel dettaglio per capire in cosa consistono e in cosa si incorre:

Abusiva attività di raccolta del risparmio

La norma afferma che “chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 è punito con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da euro 12.911 a euro 51.645

L’art. 11 del TUB appena menzionato ha come obiettivo quello di disciplinare la raccolta del risparmio. In parole povere regolamenta l’attività che possono svolgere gli istituti bancari e affini nel raccogliere i fondi altrui e punisce chiunque eserciti tale attività senza esserne autorizzato ovvero senza essere una banca. In particolare definisce la raccolta del risparmio come acquisizione di fondi con l’obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, ma soprattutto ne vieta l’esercizio a soggetti che non siano le banche quando questa operazione sia esercitata tra il pubblico.

In caso di violazione – e quindi rientrando nella fattispecie del 130 TUB – la sanzione prevista è l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 12.911€ a 51.645€.

Abusiva attività bancaria

L’art. 131 TUB regola e sanziona il comportamento abusivo dell’attività bancaria, ovvero quando la normale attività di raccolta del risparmio e il normale esercizio del credito vengono svolte in maniera illecita.

Il delitto è punito con la reclusione da un 1 anno a 8 anni e con la multa da 4.130€ a 10.329€.

Abusiva attività finanziaria

L’abusiva attività finanziaria viene annoverata anche nei reati finanziari ed è un reato commesso da colui che svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie che sono previste dal D.lgs. n. 385/1993 ex art. 106, comma 1, senza essere appositamente iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari tenuto dall’UIC – Ufficio Italiano dei Cambi.

Le attività finanziarie che sono riservate ai soggetti abilitati, sono quelle di “assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambio“.

Quindi la sanzione ex art. 132 è pertanto rivolta soltanto ai soggetti non abilitati dall’apposita iscrizione all’UIC.

La condotta sanzionata consiste perciò nell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria ovvero di offerta al pubblico del servizio di finanziamento in forma professionale, organizzata e su scala imprenditoriale. Questo perché tali modalità di condotta sono idonee ad indurre turbativa nel mercato finanziario. La sua rilevanza penale è sancita proprio dalla Legge Bancaria.

La sanzione prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.065€ a 10.329€.

Mendacio e falso interno

L’art. 137 al primo comma prevede il delitto di mendacio bancario, individuato nella condotta di “chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito”.

Il secondo comma prevede invece l’ipotesi contravvenzionale di falso interno bancario, che sanziona “chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca oltre che i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido”.

In entrambi i casi la sanzione prevista è la reclusione fino ad 1 anno o l’ammenda fino a 10.000€.

Esercizio abusivo dell’attività di agente finanziario e di mediatore creditizio

Il D.Lgs. n. 141/10 ha inserito nel TUB il nuovo art. 140-bis che provvede sanzionare penalmente l’esercizio abusivo della professione di mediatore o di agente.

Il suddetto articolo afferma che “chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329”.

La sanzione prevista è quindi la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.065€ a 10.329€.

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