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La separazione giudiziale è alternativa alla separazione consensuale ed è disciplinata dall’art. 151 c.c. e dagli art. 706 ss del c.p.c.. Rispetto alla separazione consensuale, la separazione giudiziale ricorre quando non è possibile trovare un accordo tra i coniugi o ci siano le prospettive di chiedere l’addebito. 

La separazione giudiziale è un procedimento civile ordinario che si apre tramite il ricorso da parte di uno dei due coniugi. 

Separazione giudiziale: cos’è

La separazione giudiziale è un procedimento civile contenzioso con cui uno dei due coniugi vuole ottenere la pronuncia di una sentenza di separazione coniugale. Attraverso tale sentenza sono regolati i rapporti dei coniugi – anche patrimoniali – e gli stessi sono autorizzati a vivere separatamente. 

Ai sensi dell’art. 706 del c.p.c., il procedimento si attiva tramite ricorso, “da presentarsi al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”.

Successivamente a tale iniziativa, il Presidente del Tribunale competente emette un decreto con cui provvede a:

  • fissare la data dell’udienza dove le parti devono personalmente comparire non oltre 90 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato depositato;
  • stabilire due termini importanti per il coniuge convenuto – colui che non ha fatto ricorso: il termine entro cui gli devono essere notificati il decreto e il ricorso e il termine entro cui può presentare una memoria difensiva e altri documenti.

Separazione giudiziale: in cosa consiste e come funziona

L’art. 151 c.c. – così come riformato dalla legge n. 151 del 1975 – individua i presupposti della separazione giudiziale. Si legge: 

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”. 

Per motivi di completezza, dobbiamo sottolineare come la giurisprudenza di legittimità – Cassazione 7148 del 1992 – dia un’interpretazione molto ampia della norma. Sostanzialmente si ritiene che la domanda di separazione giudiziale possa essere attivata ogni volta che uno solo dei due coniugi si ritiene “distaccato” o “disaffezionato” dall’altro

Documenti necessari

Di seguito i documenti necessari che devono essere portati all’avvocato per la separazione giudiziale:

  • Certificato di residenza dei due coniugi; 
  • Stato di famiglia dei due coniugi;
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Effetti della separazione giudiziale

Una volta che è stata ottenuta la separazione giudiziale, la sentenza in esame fa cessare tutte le obbligazioni che riguardano la vita coniugale. Tuttavia, alcune importanti anticipazioni di questi effetti si hanno anche nel corso della prima udienza presidenziale, una volta preso atto dell’impossibilità di un ricongiungimento dei coniugi. 

Facciamo un esempio. 

La comunione legale si scioglie durante la prima udienza presidenziale. Per questo motivo i coniugi fin dalla prima udienza sono autorizzati a vivere separatamente.

Dopo la sentenza di separazione giudiziale vengono meno le obbligazioni inerenti alla vita in comune. I coniugi non sono più tenuti a prestarsi assistenza reciproca come previsto in sede di matrimonio. Inoltre, non sono più tenuti all’obbligo di convivenza. Cessa anche l’obbligo di reciproca fedeltà.

Può essere previsto un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole. L’assegno di mantenimento è parametrato al tenore di vita avuto dai coniugi nel corso del matrimonio. 

Infine, il giudice competente non può decidere sulle alle altre questioni patrimoniali connesse alla vita di coppia. Ad esempio, sono giudicate inammissibili le domande per la restituzione di somme di denaro od oggetti, come anche quelle di risarcimento dei danni. Tuttavia, in alcuni casi il giudizio di separazione può rappresentare un presupposto giuridico per la presentazione di altre domande, come quelle a contenuto risarcitorio.

Separazione giudiziale e provvedimenti inerenti ai figli non economicamente autosufficienti

Il giudice, attraverso la sentenza di separazione giudiziale, dispone anche sui figli della coppia. Sul tema, la riforma del 2013 ha introdotto gli articoli 337-bis ss del Codice Civile. Scendendo nel dettaglio, l’art. 337-ter dispone quanto segue:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Con riguardo alla responsabilità genitoriale, il terzo comma del medesimo articolo precisa che:

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

La separazione giudiziale con addebito

Al secondo comma dall’art. 151 c.c. si prevede la possibilità di richiedere l’addebito della separazione giudiziale. Tale addebito può essere richiesto fin da subito tramite ricorso. I termini processuali per la richiesta di addebito sono gli stessi previsti per la memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c.. 

L’addebito nella separazione giudiziale può essere pronunciato quando da parte di un coniuge sono stati violati i doveri derivanti dal matrimonio – ad esempio quelli individuati dagli artt. 143 e 147 c.c.. Può essere chiesto l’addebito per tradimento, e anche quando difettino la coabitazione, la collaborazione, l’assistenza materiale e/o morale. 

Al fine della valutazione in merito all’addebito, le violazioni dei doveri coniugali devono essere anteriori alla domanda di separazione giudiziale. Questo significa che non hanno rilievo le violazioni successive alla domanda di separazione. Ad ogni modo, la pronuncia di addebito si fonda sull’esistenza verificata dal giudice del nesso causale tra la violazione e la convivenza diventata intollerabile e non sulla semplice violazione dei doveri di cui all’articolo 143 c.c.. 

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