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La separazione consensuale è un procedimento con cui i coniugi definiscono di comune accordo le condizioni di affidamento e le condizioni economiche al fine di sospendere il proprio rapporto matrimoniale.

Per sua natura, la separazione consensuale può essere tale solo quando i coniugi hanno raggiunto un accordo su: eventuale assegno di mantenimento, diritti patrimoniali, affidamento dei figli e collocamento degli stessi e su tutti gli altri aspetti che sono oggetto di questa disciplina.

Tuttavia, non è sempre facile ricorrere alla separazione consensuale per questo è sempre bene rivolgersi ad un avvocato matrimonialista per la gestione di queste pratiche. Questo dipende soprattutto dalla necessità di trovare un’intesa tra due persone che hanno scelto strade diverse nella propria vita sentimentale e personale, oltre che dalla complessità degli aspetti coinvolti.

Separazione consensuale: cos’è e come funziona

Possiamo definire la separazione consensuale come un istituto con il quale i coniugi manifestano consensualmente la volontà di sospendere gli effetti civili del matrimonio e le relative obbligazioni. In generale, alla separazione può conseguire lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con il divorzio giudiziale o consensuale. Qualora si dovesse verificare un riavvicinamento, si potrà invece verificare una riconciliazione, annullando il processo di separazione.

Il nostro ordinamento civile, infatti, non prevede la possibilità di sciogliere direttamente gli effetti civili del matrimonio se prima non vi è stata una separazione coniugale.

L’esito positivo della separazione consensuale può avere luogo con procedimenti diversi tra di loro, tutti accomunati dallo stesso effetto giuridico previsto dagli artt. 151 e seguenti del Codice Civile.

Può aversi la separazione consensuale attraverso:

  • Separazione giudiziale successivamente convertita in consensuale durante la prima udienza presidenziale;
  • Ricorso congiuntamente presentato dai coniugi alla Presidenza del Tribunale competente. I coniugi devono essere necessariamente assistiti da un avvocato per parte o da un avvocato per entrambi;
  • Negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162 del 2014 – anche qui è prevista la necessaria assistenza di un avvocato per ciascun coniuge;
  • Procedimento posto in essere presso l’Ufficio Comunale dello Stato civile competente. Questa strada è possibile solo se la coppia non ha figli e se dalla separazione non conseguono attribuzioni patrimoniali. In questo caso è possibile separarsi senza che vi sia la necessità di essere assistiti da un avvocato.

Ad ogni modo, il procedimento di separazione consensuale non prevede mai la possibilità di addebito a carico di un coniuge a differenza della separazione giudiziale che invece la prevede.

Separazione consensuale: fonti e disciplina

Quanto agli aspetti sostanziali dell’istituto, la separazione consensuale fa parte del diritto di famiglia e trova la sua fonte nell’art. 158 del Codice Civile, e nell’art. 711 del Codice di Procedura Civile per quanto riguarda gli aspetti procedurali.

Partendo dall’art. 158 c.c., al primo comma viene stabilito che per produrre i suoi effetti modificativi sullo status dei coniugi, l’accordo dei coniugi deve essere omologato. Il secondo comma va a tutelare l’interesse dei figli in relazione all’accordo dei coniugi, stabilendo che nel caso in cui gli accordi sull’affidamento e sul mantenimento dei figli sono in contrasto con gli interessi di questi ultimi, il giudice andrà a convocare nuovamente i coniugi per indicare le condizioni compatibili con l’interesse dei figli. Nel caso in cui i coniugi decidano di non adeguarsi, ecco che il giudice può rifiutare l’omologazione della separazione consensuale.

Dall’altra parte, l’art. 711 c.p.c. disciplina il procedimento giurisdizionale di questa tipologia di separazione. Recentemente, accanto a questo procedimento è stata di prevista la possibilità di usare lo strumento della negoziazione assistita al fine di conseguire la separazione personale tra i coniugi, nell’ottica di snellire il grande carico di procedimenti giurisdizionali che quotidianamente avvengono presso i tribunali.

Separazione consensuale: i documenti necessari

Indipendentemente dal procedimento prescelto, per la separazione consensuale è necessario presentare tutta una serie di documenti

  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio – può essere richiesto presso lo Stato civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi – non è ammessa l’autocertificazione;
  • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni; 
  • copia di un documento di identità e del codice fiscale di entrambi i coniugi.

La procedura di separazione consensuale inizia nel momento in cui è depositato il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale dove almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza. Il Presidente fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 5 giorni dal deposito.

Nel corso dell’udienza Presidenziale, il magistrato deve prima di tutto verificare se sia possibile che i coniugi possano addivenire a una conciliazione. Una volta stabilita l’impossibilità di riappacificare le parti, è redatto il verbale di udienza che indica come la coppia sia decisa a separarsi. Viene poi riportato il contenuto dell’accordo che le parti hanno stipulato.

Dopodiché il fascicolo viene trasmesso al collegio, il quale dovrà emettere i provvedimenti di omologa.

Che cos’è l’omologazione

Conclusa la fase Presidenziale, l’accordo raggiunto dalle parti è sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, il cosiddetto giudizio di omologazione. L’omologazione si ha soltanto nei casi in cui dal matrimonio siano nati figli e siano ancora minorenni

In ogni caso, il contenuto dell’accordo può essere modificato dalle parti anche in un momento successivo all’omologazione, a condizione che sussistano nuove circostanze di fatto che giustificano tale cambiamento. Un classico esempio è la situazione in cui siano cambiate le condizioni economiche di una delle parti.

La domanda può essere proposta da una singola parte o da entrambe e può avere ad oggetto la revoca o la rettifica sia dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, sia i provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici.

Riconciliazione dopo l’omologazione: è possibile?

La riconciliazione tra le parti dopo l’omologazione dell’accordo è assolutamente possibile. Dal punto di vista giuridico, la riconciliazione produce come effetto la cessazione della separazione legale. Infatti, nulla può impedire ai coniugi separati di far cessare la separazione attraverso lo strumento della riconciliazione.

Dal punto di vista pratico, non sono considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione le seguenti situazioni:

  • la consuetudine dei coniugi di riunirsi in occasione delle vacanze o durante i fine settimana;  
  • la coabitazione nella stessa casa;
  • le visite agli amici comuni;
  • l’assistenza sanitaria prestata al coniuge separato con visite giornaliere;
  • la corresponsione di somme al coniuge separato.

Viceversa, sono ritenuti sufficienti a realizzare la riconciliazione:

  • la ripresa continuativa della convivenza con festeggiamento dell’anniversario di matrimonio e ricevimento di amici e parenti; 
  • la ripresa continuativa della convivenza in una nuova casa con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.

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