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La separazione è definita come la legale sospensione di quelli che sono i doveri reciproci dei coniugi. Tra questi sono ricompresi i doveri di contribuzione, di coabitazione e di collaborazione, mentre restano intatti quelli di rispetto reciproco e assistenza. 

Ma nell’effettivo cosa comporta una separazione legale?

Andiamo a scoprire più da vicino quali sono le forme con cui ottenerla e i diversi effetti patrimoniali che produce sui coniugi. 

Separazione legale e separazione di fatto: quali sono le differenze

La prima cosa che devi sapere è la differenza che intercorre tra la separazione legale e la separazione di fatto. 

In generale, la separazione rappresenta una temporanea sospensione del matrimonio e dei suoi effetti civili. Originariamente, l’istituto della separazione fu istituito al fine di consentire ai coniugi di trovare una riconciliazione nell’ambito del proprio matrimonio. Per i coniugi che vogliono porre fine al proprio matrimonio, la legge italiana prevede infatti la possibilità di chiedere la separazione personale. Tuttavia, la separazione di per sé non pone fine al matrimonio stesso, ma ne sospende soltanto gli effetti in attesa di un un procedimento di divorzio o di una riconciliazione.

In questo contesto, la separazione può essere di due tipi: 

  1. Legale
  2. Di fatto

Vediamo entrambe le tipologie più da vicino. 

Caratteristiche e differenze

La separazione di fatto è caratterizzata dalla volontaria interruzione da parte dei coniugi della propria vita matrimoniale. La separazione di fatto si produce in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se non ha alcuna validità giuridica – unica eccezione è quando gli stessi coniugi chiedono l’omologazione da parte del Tribunale.

Dall’altra parte, la separazione legale è determinata dall’intervento dell’Ufficiale di Stato Civile, del Giudice o degli avvocati – in caso di negoziazione assistita.

La separazione legale può avvenire tramite: 

  • separazione consensuale: in caso di accordo tra i coniugi; 
  • separazione giudiziale: in caso di procedimento giudiziario.

In virtù della diversa natura, la separazione di fatto non produce alcun effetto giuridico. Inoltre, rimane priva di qualsiasi controllo di giustizia e di legittimità. Per tali motivi, questa strada viene fortemente sconsigliata quando sussistono questioni patrimoniali particolarmente complicate da definire o se si hanno figli minori. In questi casi sarebbe sempre auspicabile ricorrere a una soluzione che consenta di tutelare i propri diritti di coniuge e quelli della prole, preferibilmente con un supporto legale per la composizione delle controversie inerenti le questioni economiche.

Quando si parla di separazione legale, i coniugi possono riconciliarsi attraverso la dichiarazione congiunta dei coniugi presso il Comune competente o tramite l’accertamento giudiziario.

Un’ulteriore importante differenza tra i due tipi di separazione sta nel fatto che la separazione legale può fungere da causa al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio ovvero il divorzio, mentre la separazione di fatto no.

Separazione legale: cosa dice la legge

Per le cause consentite dalla legge e in qualsiasi momento, i due coniugi – oppure uno soltanto di loro – possono chiedere la separazione legale. Come anticipato, la separazione legale comporta la sospensione dei reciproci doveri di contribuzione, coabitazione e di collaborazione, lasciando intatti i doveri di assistenza e di reciproco rispetto.

Ai sensi dell’art. 150 del Codice Civile, la separazione legale porta con sé anche la cessazione della comunione dei beni instaurata tra i coniugi. Ciò vuol dire che da quel momento in poi, qualsiasi bene acquistato da parte di un coniuge sarà di sua esclusiva proprietà. In particolare, il suddetto articolo – rubricato Separazione Personale -, recita: 

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Separazione legale: quando è possibile richiederla

La separazione legale può essere richiesta da entrambi i coniugi o da uno soltanto di loro, nel momento in cui si verificano fatti tali da nuocere gravemente all’educazione dei figli o da rendere intollerabile la convivenza.

Con questa nuova formula – introdotta dalla riforma del Diritto di famiglia con la Legge n. 151 del 1975 – si elimina come unico presupposto della separazione il concetto di colpa di uno o dell’altro coniuge. Infatti, prima della riforma la separazione poteva essere pronunciata soltanto per colpa di uno dei due coniugi e su domanda dell’altro e per la violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio.

Oggi, anche il coniuge che con il suo comportamento ha creato l’impossibilità di convivenza può richiedere la separazione, e  anche contro la volontà dell’altro coniuge. Tuttavia, resta in piedi la possibilità di richiedere – e quindi di ottenere pronuncia – l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, sulla base del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

Separazione legale consensuale e giudiziale: Tipologie e differenze

Come già accennato, sono due i modi per ottenere la separazione legale tra coniugi:  

  1. Separazione consensuale 
  2. Separazione giudiziale

Vediamo cosa cambia tra queste due tipologie e cosa prevede

Separazione consensuale

La separazione consensuale prevede il consenso espresso da parte di entrambi i coniugi. Questi ultimi giungono ad un accordo sull’affidamento dei figli e sulla divisione dei loro beni, oltre che sulle possibili questioni collegate a una separazione.

Il consenso delle parti può essere originario o successivo. 

In particolare, il consenso delle parti può essere originario nel momento in cui il ricorso è presentato da tutte e due le parti. Può anche essere successivo quando la separazione parte come giudiziale – ovvero su istanza di una sola parte – e diventa consensuale in un momento successivo.

L’accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto all’esame del Tribunale. Con le formalità della camera di consiglio, il Tribunale valuta che l’accordo sia coerente con la legge e che siano rispettati tutti i diritti della prole. Nel caso in cui la valutazione sia favorevole, omologano l’accordo con decreto, impugnabile con appello in Corte d’Appello. Invece, se la valutazione non è favorevole gli atti sono trasmessi al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.

Separazione giudiziale

L’istituto della separazione giudiziale indica il procedimento con cui si ottiene una sentenza di separazione, che incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio ma non fa venire meno lo status di coniuge – a differenza del divorzio. 

Una volta separati, i coniugi non hanno più gli obblighi di fedeltà, convivenza né sono più sotto il regime della comunione dei beni – se precedentemente scelto dai coniugi.

Al contrario, resistono gli obblighi di: 

  • mantenimento del coniuge;
  • partecipazione alla gestione della famiglia;
  • partecipazione all’educazione della prole.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 151 c.c., la separazione giudiziale può avvenire: 

  • su istanza di parte;
  • per violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi;
  • per la presenza di circostanze oggettive che rendono insostenibile la prosecuzione della convivenza e del rapporto.

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