Cosa fare in caso di danni fisici da incidente stradale? Come richiedere il risarcimento? Per legge, quali tipi di danni sono compresi? I nostri avvocati risponderanno alle tue domande e ti assisteranno nell’ottenere il risarcimento dei danni a te spettanti nel minor tempo possibile.

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Altrimenti continuando a leggere, qui di seguito risponderemo a tutte queste domande, soprattutto evidenziando per quali tipi di danni fisici da incidente stradale può essere richiesto il risarcimento.

Preliminarmente è bene sottolineare che i soggetti che hanno diritto a tale risarcimento sono tutti coloro che hanno subito danni dovuti a sinistri stradali, quindi nello specifico:

  • Il guidatore di auto o moto;
  • I trasportati;
  • I pedoni investiti.

Quindi in generale sono tutti coloro che hanno subito danni derivanti dalla circolazione stradale, ma non solo.

Se ancora non ti è chiaro cos’è il danno fisico, guarda questo video.

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Qui di seguito andiamo ad analizzare le differenze tra danni fisici patrimoniali e non patrimoniali e come si calcola il loro risarcimento.

Danni patrimoniali e Danni non patrimoniali: le differenze e calcolo risarcimento danni fisici da incidente stradale

La prima distinzione che deve essere elaborata è quella che intercorre tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Vediamola nel dettaglio.

Danni patrimoniali

I danni patrimoniali vengono definiti come quei danni che hanno una natura prettamente economica, e che quindi riguardano direttamente il patrimonio e non anche la persona di chi ha subito il danno. Proprio in ragione della loro natura risultano essere quantificabili e monetizzabili più agevolmente rispetto ai danni non patrimoniali.

Questa categoria di danno è composta da:

  • Danno emergente
  • Lucro cessante

così come sono individuati dall’art. 1223 c.c., che cita letteralmente:

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

La norma parla di “perdita subita dal creditore”, come di “mancato guadagno”: questa perdita subita viene definita come danno emergente, mentre invece il mancato guadagno corrisponde al lucro cessante.

Si ok… ma in parole povere cosa significa Danno emergente e Lucro cessante? 

In sostanza, nel caso in cui si verifichi un incidente stradale, il danno emergente subito dalla vittima corrisponde alle somme pagate da questa per far fronte a tutte quelle conseguenze provocate dall’incidente stesso. Tra queste rientrano ad esempio le spese mediche sostenute e le somme pagate per far riparare il veicolo.

Dall’altra parte, il lucro cessante corrisponde invece a tutte quelle somme che sarebbero dovute entrare all’interno del patrimonio del danneggiato, ma che a causa dell’incidente non sono più potute entrare. Un esempio è la perdita di reddito. Non è insolito che un incidente stradale provochi dei danni fisici tali da impedire ai soggetti coinvolti di avere la stessa capacità produttiva che avevano prima dell’incidente stesso.

Danni patrimoniali spettanti ai prossimi congiunti

Ovviamente anche soggetti diversi dalla diretta vittima dell’incidente stradale possono subire danni patrimoniali, sia in termini di lucro cessante che in termini di danno emergente. Si pensi ad esempio al caso in cui si parli di decesso di un parente: le spese  – come quelle funerarie – provocate dall’evento possono essere risarcite purché rigorosamente provate.

Non solo, la morte per incidente stradale può anche determinare dei danni da lucro cessante in capo ai prossimi congiunti della vittima, come ad esempio eventuali sovvenzioni o contributi versati dalla vittima ai propri familiari e che adesso non possono più essere ricevuti.

Per ottenere il risarcimento per questo tipo di danno vi è l’onere di provare – in capo a chi ne fa domanda ma anche per presunzioni ex art. 2727 c.c. – una stabile contribuzione del defunto in proprio favore.

Danni non patrimoniali  

La seconda categoria di danni risarcibili è quella dei danni non patrimoniali, che vengono individuati dall’art. 2059 c.c.:

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Il danno non patrimoniale identifica tutti quei pregiudizi che derivano dalla lesione dei diritti della persona e che non hanno un rilievo economico. Proprio per questo motivo non è possibile immediatamente monetizzarli.

I danni non patrimoniali sono:

Danno biologico

Sono le lesioni psico-fisiche che vengono subite dal danneggiato. Il più conosciuto tra tutti è sicuramente il colpo di frusta che di solito si verifica a causa di un tamponamento. Il danno biologico è suscettibile di accertamento medico-legale e indica un’incidenza negativa sugli aspetti dinamico-relazionali e sulle attività quotidiane della vita del danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità o meno di produrre reddito.

Il danno biologico viene quindi quantificato da parte del medico-legale, che attraverso una visita specialistica individua la percentuale di invalidità che è stata provocata dall’incidente stradale. Più la percentuale sarà alta, più sarà elevato il danno patito ed il conseguente risarcimento.

Danno morale

Per danno morale si intende il turbamento dello stato d’animo, cioè la sofferenza morale che il soggetto patisce a seguito del sinistro. Questo danno è strettamente connesso con il danno biologico, in quanto è logico ritenere che maggiore sarà il danno psico-fisico, maggiore sarà anche il patimento subito – e quindi il danno morale.

Danno esistenziale

Il danno esistenziale è definito come il danno arrecato all’esistenza, ovvero quel preciso danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita e che non è inquadrabile nel danno alla salute. Per fare un esempio pratico possiamo pensare al caso in cui la vittima abbia riportato delle gravi ustioni in volto che hanno irrimediabilmente compromesso il suo aspetto.

In sostanza il danno esistenziale è quel danno che consegue all’alterazione del suo modo di rapportarsi con gli altri e della sua personalità nella vita di tutti i giorni, tale da imporgli scelte di vita diverse.

Danni non patrimoniali spettanti ai prossimi congiunti

Stiamo parlando del danno da morte del congiunto – il cosiddetto danno parentale, che può avvenire per esempio a causa di omicidio stradale. Il familiare di una vittima ha diritto ad un risarcimento per la sofferenza patita. Il danno parentale consiste quindi nella privazione di un valore personale e non economico, che porta allo sconvolgimento delle abitudini di vita e alla privazione improvvisa del sostegno morale del defunto.

La liquidazione del danno parentale deve essere effettuata con criterio equitativo, tenendo conto:

  • dell’intensità del vincolo familiare,
  • della situazione di convivenza,
  • di ogni ulteriore utile circostanza.

Danni non patrimoniali da incidente stradale: quali integrano il risarcimento per i prossimi congiunti

Vediamo adesso quali sono le tipologie di danni non patrimoniali che spettano ai familiari alla morte della vittima:

Danno biologico

Oltre che la sofferenza morale, la perdita di un familiare può determinare anche dei veri e propri danni alla salute. Per questo motivo il familiare della vittima può subire danni biologici meritevoli di risarcimento, che dovranno essere accertati da un’apposita perizia del medico legale.

Danno biologico terminale

Riguarda tutte quelle ipotesi in cui tra l’evento mortale derivante da incidente stradale e le lesioni colpose che l’hanno causata, intercorre un lasso di tempo apprezzabile. Questo tipo di danno è volto a risarcire tutte le conseguenze negative che la lesione ha comportato sulla qualità della vita della vittima del sinistro.

Viene considerato come un danno alla salute e perciò calcolato come danno da inabilità temporanea.

Rientrando nella sfera patrimoniale della vittima, il danno biologico terminale può essere trasmissibile iure hereditatis. Questo vuol dire che potrà  essere richiesto ed ottenuto anche dagli eredi della vittima stessa.

Danno catastrofico

Il danno catastrofico è stato riconosciuto dalle sentenze di San Martino (Cass. Civ., Sez. Unite, 11.11.2008 nn. 26972/2008 e 26973/2008). Scendendo nel dettaglio la giurisprudenza ha definito questo danno come quel danno non patrimoniale che deriva dalla sofferenza morale subita dalla persona che, proprio a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo tra l’evento e la morte, assiste alla perdita della propria vita. E’ però necessario che tra il sinistro e la morte sia passato un breve lasso di tempo.

Danno morale

Nel caso in cui il sinistro comporti per la vittima lesioni invalidanti e che tali lesioni determinino un radicale e sensibile cambiamento nelle condizioni e nelle abitudini dei parenti a lui più vicini, ecco che quest’ultimi possono agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali che hanno patito.

L’importanza di uno studio legale nell’ambito dei danni fisici da incidente stradale

Quando parliamo di danno fisico da incidente stradale facciamo riferimento a un ventaglio particolarmente complesso di danni. Per questo motivo è assolutamente necessario affidarsi a dei professionisti del settore, che sappiano cosa consigliarti e come tutelarsi al meglio.

Lo studio legale a Roma dell’avvocato Marinelli & Partners con oltre 40 sedi partner in tutta Italia e più di 20 anni di esperienza nel settore della responsabilità civile è a tutt’oggi tra i massimi esperti del settore e offre servizi di consulenza in tutta la materia assicurativa afferente ai sinistri stradali.

Perciò se devi ottenere un risarcimento da incidente stradale, il nostro studio  sarà lieto di occuparsi della tua pratica per accertare l’accaduto e farti ottenere il risarcimento del danno subito.

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